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Istisss – Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali – Roma – Istisss – Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali – Roma

Regolamento per la formazione professionale continua

M. Quadrelli

2/2010 n.s

Le nozioni di “interesse pubblico” e di “ente pubblico”
 
Nei “considerando” iniziali viene menzionato il fatto che sia il Cnoas che i CdO territoriali hanno il compito di tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione, che viene specificato nei doveri di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti, nell’interesse della collettività.
Il primo concetto a essere enucleato è – pertanto – quello di “interesse pubblico”, che si rinviene quando ne è portatore una figura soggettiva che le norme qualifichino pubblica.
La rilevanza pratica che un “interesse pubblico” riveste, si rinviene nell’esplicazione delle nozioni base di discrezionalità amministrativa e di procedimento, quali sono quelli attribuiti al Cnoas dalla legge (artt.3 e 4 l. 23.3.1993 n°84; d.m. Giustizia 11.10.1994 n°615), potere di determinare i principi e precetti della deontologia professionale, con i relativi poteri interpretativi, disciplinari e sanzionatori della condotta. Ciò sfocia nella competenza giurisdizionale del giudice amministrativo per gli atti amministrativi emanati dal Cnoas medesimo e dai CdO territoriali e impugnati dagli iscritti (Cons. Stato, sez. IV, 21.8.2006 n°4859), in quanto ente pubblico non economico, con autonomia patrimoniale e finanziaria, con caratteristiche di autonomia e di indipendenza nei confronti dell’ordinamento statale, come risulta dal combinato disposto dell'art.4 l. 10.3.1975 n°70 e dagli artt.1 e 3 D.p.r. 5.3.1986 n°68, sottoposto alla vigilanza del ministero della Giustizia.
Gli ordini professionali sono tenuti al rispetto delle norme riguardanti l'attività amministrativa, come la l. 241/1990 sull'accesso agli atti.
La loro natura di “ente pubblico” deriva dall’ “interesse pubblico” che il legislatore ha riconosciuto, con la relativa tutela dell'insieme degli interessi portati dai singoli gruppi professionali, cui attività è connotata dall'elevato contenuto intellettuale, tecnico o scientifico e dalla notevole rilevanza, in riferimento all'art.2 Cost, laddove si riferisce alle “formazioni sociali”, onde la protezione accordata loro.
La natura pubblica degli enti professionali si rileva altresì dalla qualifica di pubblici ufficiali che rivestono gli iscritti all’albo eletti a cariche sociali.
Sotto il profilo delle funzioni dirette a tutelare interessi collettivi, l’albo professionale costituisce il fulcro dell’organizzazione e svolge la duplice funzione di sottoporre il professionista alle norme deontologiche (vigilanza) e al potere disciplinare, costituendo una forma di pubblicità per coloro i quali necessitano dell’opera dei professionisti, assicurando la tutela della pubblica fede.
La tenuta o conservazione dell’albo costituisce la ragion d’essere dell’ente professionale.
L'art. 2229 c.c. per cui “la legge determina le professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi”, ha reso l'iscrizione all'albo uno status giuridico che lo legittima all'esercizio dell'attività professionale. Quando tale iscrizione manca non solo non vi è azione per il pagamento della retribuzione (art. 2231 c.c.), ma ricorre anche il reato di abusivo esercizio della professione (art. 348 c.p.).
 
 
 
Il “dovere di competenza” quale cardine della formazione continua
 
Sempre nei “considerando”, appare evidente il riferimento al Codice deontologico e specificamente all’art. 18, che impone all’Assistente Sociale il dovere di competenza, prevedendo, fra l’altro, che “la propria competenza e abilità professionale, [siano]costantemente aggiornate” e art. 51 “l’assistente sociale deve richiedere opportunità di aggiornamento e di formazione permanente e adoperarsi affinché si sviluppi la supervisione professionale”, che vanno letti nella disposizione finale prevista dall’art. 54, per cui “l’assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate, adeguate al progresso scientifico e culturale, metodologico e tecnologico, tenendo conto delle indicazioni dell’Ordine professionale”.
Tale dovere è conforme al disposto di legge che impone la formazione continua e il relativo regolamento che è redatto ai sensi dell’art.14 D.Lgs. 19.6.1999 n°229 e dell’art.2 co.357 l. 244/2007.
Nell’ambito deontologico si sottolinea che il possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze e di sapere, da aggiornare e arricchire periodicamente, impone un esercizio consapevole e socialmente responsabile, quale mezzo di attuazione dell’ordinamento. La continuità nella formazione e la costanza nell’aggiornamento assicurano una elevata qualità della prestazione professionale e adeguato contatto con gli ambiti operativi e giuridici in cui l’assistente sociale si trova a operare.
L’obbligo deontologico dell’Assistente Sociale di rispettare i regolamenti del Cnoas e degli Ordini territoriali concernenti gli obblighi e i programmi formativi, costituiscono diretta attuazione del dovere di formazione continua, i cui regolamenti di attuazione pertengono in ordine alla competenza a detti organi.   Infatti in tali organi si ravvisa il potere di imporre le prescrizioni di cui all’art.2 co.2 D.L. 4.7.2006 n°223, convertito in l. 4.8.2006 n°248, che stabilisce che “Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al co. 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1.1.2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal co. 1 sono in ogni caso nulle”, dove il riferimento al co.1 è al principio comunitario di libera concorrenza.
E' comune convinzione che l'istituzione di un ordine o di un collegio professionale e del relativo Albo sia l'unico modo per tutelare l'attività dei professionisti che – al contrario di altre categorie – non hanno istituzioni sindacali o forme analoghe a tutela dei loro diritti.
Tale convinzione è sbagliata. Sinteticamente i motivi concernono il fatto che gli ordini e i collegi professionali sono organizzazioni obbligatorie dotati di potere esclusivo e obbligatorio, la cui costituzione è regolamentata e serve sia a proteggere sia coloro che sono al loro interno che a impedire la concorrenza, mediante l'apposizione di barriere all'entrata costituite dalla registrazione, dalla certificazione e dalla c.d. licenza a operare, ergo il superamento dell’esame di Stato.
L'elemento che permette di qualificare le regole che impongono i requisiti minimi per esercitare una determinata professione protetta attengono all'efficienza economica, cosa che si ripercuote negli standard qualitativi minimi desiderabili nei mercati che presentino le seguenti caratteristiche, che possono verificarsi anche non contemporaneamente:
a) elevata sensibilità alla variazione nella qualità dei servizi;
b) bassa elasticità della domanda, ovvero la domanda è poco sensibile al variare del prezzo del bene;
c) basso costo marginale per fornire servizi di qualità;
d) valore basso attribuito ai servizi di qualità scarsa.
 
 
 
Art. 1. “Obiettivi”
 
Il primo articolo del Regolamento enumera gli ambiti operativi dell’agire dell’Assistente Sociale, specificandone il contenuto finale e invitando a favorire, promuovere e rafforzare gli obiettivi che la formazione continua si pone.
Si favoriscono l’acquisizione di conoscenze, abilità, processi di integrazione e di studio.
Si promuovono l’acquisizione di conoscenze.
Si rafforzano le abilità e le conoscenze.
Tutti doni che l’Assistente Sociale è giusto che possieda e metta a frutto. 
Questo commento al Regolamento tratterà nel prosieguo di tali argomenti.
 
 
 
Art. 2. “Formazione Professionale Continua”: i significati e la portata
 
L’articolo individua al primo comma i soggetti destinatari delle disposizioni del Regolamento. L’inciso “iscritto all’albo” e la mancanza di un richiamo all’esercizio effettivo dell’attività professionale, stanno a significare che l’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo a prescindere dall’effettivo esercizio dell’attività professionale. Ciò perché il fattore che legittima l’attività di per sé della professione è costituita dall’iscrizione all’albo, cosa che innesca la premessa per considerare operanti tutte le regole che disciplinano la professione.
Il secondo comma definisce, in via generale, il contenuto dell’obbligo formativo specificando che esso si esprime nelle due direzioni:
·         dell'accrescimento e
·         dell’approfondimento
della preparazione professionale, quale aspetto centrale nell’ottica del regolamento, cosa che delinea l’essenza della formazione e – contemporaneamente – fornisce precise indicazioni ai Consigli dell’Ordine circa la direzione che essi devono imprimere alla loro attività, ciò in riferimento alla raccomandazione 2000(21) del Consiglio d’Europa del 25.10.2000, alla risoluzione dell’11.2.1999 e alla raccomandazione on continuing trainingdel 28.11.2003 del CCBE.   Sono da intendersi quali attività di accrescimento (l'aggiornamento professionale e' l'attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica) che si snodano lungo tutta la vita professionale e che hanno lo scopo di implementare le conoscenze, le abilità e le competenze (è definito come lifelong learning) ed è considerato un fattore chiave per favorire la competitività e lo sviluppo economico. Pertanto il regolamento per la formazione continua elaborato dal Cnoas si inserisce in questa prospettiva, come pure il co.2 qui commentato.
Ci si riferisce anche a iniziative formative e culturali riguardanti il lavoro sociale, le politiche sociali, il campo sociologico, psicologico e giuridico.
L’obbligo suesposto ha un corretto riferimento nel richiamo agli artt.1176 (perizia) e 1218 (buona fede) c.c., tenuto conto che l’art. 1176 co.2 c.c. introduce il metro di valutazione della perizia riferibile al complesso delle cognizioni tecniche richiedibili all’interessato, frutto dello studio e dell’esperienza, presupposto oggettivo del contratto d’opera professionale, quale obbligazione di mezzi. In tal senso l’assistente sociale è impegnato a mettere a disposizione del cliente-utente il bagaglio di conoscenze utili al raggiungimento del fine e poiché la prestazione deve essere eseguita con la diligenza professionale appropriata, l’adempimento del dovere di aggiornamento è funzione del possesso della perizia adeguata al caso, mentre quest’ultima è senz’altro esclusa dall’ignoranza. Indi l’aggiornamento – a prescindere dal Regolamento – già si pone sul versante dell’obbligazione giuridicamente intesa, perché è strumentale a garantire il possesso della perizia necessaria all’adempimento del compito.
Il richiamo codicistico si salda alla valenza deontologica del dovere, quale quella espressa dall’art.51 che qualifica come illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo. Infatti il Regolamento integra la formazione continua poiché delinea i contorni della liceità deontologica.
I principi generali ai quali i soggetti coinvolti nel sistema di formazione continua devono conformare i propri comportamenti sono:
a) correttezza e efficacia del sistema;
b) trasparenza dell’azione;
c) progettualità in forme di collaborazione stabili.
Di ciò è necessario che i Consigli dell’Ordine tengano conto, sia nel predisporre i propri programmi formativi, sia nel valutare la congruità ed efficienza di quelli eventualmente predisposti da altri CdO, con un’attenzione costantemente rivolta all’apprezzamento della qualità del prodotto nella prospettiva segnalata.
La definizione concettuale di attività generalista e prevalente fa consistere la prima quale quella di chi esercita senza limitazioni in tutti i campi di possibile espansione dell’attività professionale, mentre la seconda è di chi esercita prevalentemente in un dato settore. Nella sua unicità la disciplina regolamentare è bipartita tra l’attività generalista e quella prevalente. Infatti vi è per l’assistente sociale una parte di formazione (quella generalista) comune a tutti, con aggiornamenti specifici per l’attività prevalente. Ciò al contrario di quanto previsto dal regolamento per la formazione continua degli avvocati e dei commercialisti.   Con questo – tuttavia – non si contravviene alla combinazione dei due principi della salvaguardia della libertà di scelta del percorso formativo e della necessità di una coerenza del percorso con l’attività esercitata – in quanto vi è la possibilità pratica di verificare, nei fatti, l’ambito di eventuale esercizio prevalente dell’attività.
 
 
 
Art.3 “Modalità” ovvero durata e contenuto dell’obbligo
 
Nel primo e secondo comma dell’articolo vengono introdotti i concetti di “anno formativo”, di “periodo di valutazione della formazione continua” e di “credito formativo”. L’anno formativo è l’unità di tempo minima di svolgimento dell’attività di formazione ed esso coincide con l’anno solare. Il periodo di valutazione della formazione continua è l’arco di tempo minimo rispetto al quale il Consiglio dell’ordine effettua la verifica dell’adempimento dell’obbligo di formazione continua; esso ha durata triennale. Ilcredito formativo è l’unità di misura della formazione continua.
Nel terzo comma è introdotto il concetto per cui nel triennio devono essere conseguiti almeno sessanta crediti, di cui almeno quindici acquisiti in ogni singolo anno formativo, per cui tre anni formativi compongono il periodo minimo di valutazione formativa rispetto al quale può essere controllato l’adempimento dell’obbligo, facilitandone l’adempimento, perché in tal modo l’interessato è in grado di recuperare nel triennio eventuali debiti formativi, fermo rimanendo che in ciascun anno devono essere stati acquisiti almeno venti crediti.
Il co.1 prima parte, stabilisce che l’obbligo di formazione decorre dal primo gennaio dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’albo. Ciò al fine di facilitare il conseguimento del risultato senza complicare il compito di chi deve accertare la regolarità degli adempimenti.
La regola generale è quella della libertà di scelta dell’evento formativo, all’unica condizione che l’evento formativo rientri tra quelli riconosciuti come attributivi di crediti formativi, come si renderà edotto nel commento all’art.5. Tale libertà è relativa al tipo, al contenuto e pure geografica, nel senso che l’iscritto può partecipare a qualsiasi evento formativo organizzato, o accreditato, da qualsiasi Consiglio dell’Ordine sull’intero territorio nazionale (o anche all’estero). Per consentire è stato previsto che ciascun CdO dia notizia al Consiglio Nazionale di tutti gli eventi formativi da esso medesimo organizzati, o altrimenti accreditati, per permettere al Consiglio nazionale di curarne la pubblicazione nel suo sito Internet e con ciò favorire la più vasta diffusione e conoscenza di tali eventi e quindi la partecipazione anche di iscritti in albi tenuti da altri Consigli.
Il principio di carattere generale suesposto subisce una fondamentale limitazione: quella per cui dei 60 crediti formativi da conseguire nel triennio, almeno 15 devono derivare da attività ed eventi formativi aventi per oggetto l’ordinamento professionale e la deontologia. 
Si consiglia di prevedere che almeno 30 crediti nel triennio devono derivare da attività ed eventi formativi aventi a oggetto l’attività prevalente.
 
 
 
Art. 4. “Abilitazione all’attività formativa continua”
 
E’ individuata come funzione essenziale del Consiglio nazionale quella di promuovere e indirizzare lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone i nuovi settori di sviluppo, con l’obiettivo di accendere i riflettori dell’interesse e dell’analisi a beneficio degli assistenti sociali sulle riforme recenti e sui temi di frontiera dei varie ambiti operativi e delle loro conseguenti letture giuridiche, costituendo pertanto la più qualificata modalità di segnalazione e di orientamento per lo svolgimento della formazione professionale continua.
A differenza dei regolamenti di formazione continua degli avvocati e dei commercialisti, il Cnoas accentra su di sé il potere di validazione dei propositori della formazione continua degli assistenti sociali, laddove nelle altre due professioni citate, la competenza è demandata al CdO territoriale. L’accentramento di tale potere non costituisce di per sé un fatto negativo se gestito con oculatezza, diligenza e buon senso. Infatti il regolamento qui in commento pone dei requisiti per l’accreditamento e – quindi – l’iscrizione al registro dei formatori di servizio sociale e, l’accentramento da parte del Cnoas di tale potere, permette di avere uno standard formativo comune a prescindere dalla capacità di spesa dei CdO territoriali.
I requisiti che portano al riconoscimento e al mantenimento – attraverso verifica periodica (che è consigliabile effettuare ogni anno) del riconoscimento della qualifica di formatore, alla persona giuridica (agenzia formativa) e alla persona fisica (professionista) sono dettati dal Cnoas nel presente regolamento.
Sono indicati – a titolo esemplificativo – i soggetti che possono rivestire la qualifica di formatori – tralasciando peraltro le cooperative – con una serie di prerequisiti, quali:
·         la presenza di almeno una tra le finalità di ricerca, formazione, progettualità, erogazione di prestazioni nell’area sociale, nello specifico ambito socio-assistenziale.   La carenza su questa previsione viene registrata nella constatazione per cui chi sia un professionista o una persona giuridica in grado di erogare prestazioni e quindi sia capace anche a livello di progettualità, non implica automaticamente che sia in grado di essere formatore.
·         dispongano di certificazione ISO 9001. Il punto è assai dolente, perché è l’unica categoria professionale che richiede questa qualifica per i formatori che siano persone giuridiche. In Italia la certificazione è affidata all’UNI, il cui ruolo è di organismo nazionale italiano di normazione, riconosciuto dalla Direttiva Europea 83/189/CE, recepita con la l. 21.6.1986 n°317. Enti federati all’UNI, per quanto di nostra pertinenza sono: UNINFO – Tecnologie Informatiche e loro applicazioni e UNITER – Organismo di Normazione e Certificazione di Sistemi Qualità Aziendali Commercio e Servizi.
La norma tecnica che il Cnoas imporrebbe è quella internazionale (ISO), che definiscono le caratteristiche di un prodotto, servizio o di un processo. Il marchio di conformità viene rilasciato attraverso il processo di "certificazione", qual è l’atto mediante il quale una terza parte dichiara che un prodotto/servizio è conforme ai requisiti specificati. Gli organismi di certificazione che svolgono questo tipo di attività vengono "accreditati", cioè controllati periodicamente da appositi organismi (SINCERT, SINAL e SIT) al fine di garantire la loro competenza e indipendenza.
In UNINFO vi è nell’ambito delle “Learning Technologies”, lo JTC1/SC 36 – il cui scopo è di normare nell’ambito delle tecnologie dell'informazione, dell'apprendimento, dell' istruzione e della formazione a supporto di individui, gruppi o organizzazioni e per consentire l'interoperabilità e il riutilizzo delle risorse e degli strumenti. Il comitato tecnico ISO/TC 154 ha per scopo la normazione in merito ai processi di amministrazione e supporto dati  utilizzati per lo scambio di informazioni tra organizzazioni individuali e supporti per attività di normazione nel campo dei dati industriali. Sono compresi lo sviluppo e mantenimento di applicazioni specifiche per:
1)    specifica del processo informativo (nel caso non fossero sviluppati da altri comitati    tecnici);
2)    specifica dei dati con il rispettivo contenuto;
3)    anteprime (fogli/elettronici), oltreché lo sviluppo e mantenimento di norme;
4)    identificazione del processo (nel caso non fossero sviluppati da altri comitati tecnici);
5)    identificazione di dati e – infine – il mantenimento dell’ EDIFACT-Syntax.
Quanto a UNITER la norma che ci interessa in concreto è rinvenibile solo nella UNI 10719:1998, Servizi – Organizzazione congressuale e di eventi aggregativi analoghi – Requisiti del servizio e indicazioni per le imprese. Ergo non esiste una norma UNITER che permetta di qualificare l’attività di formazione, potendosi avvicinare – ma non soddisfare – solo la norma UNINFO, JTC1/SC 36. Onde la certificazione ISO 9001 dev’essere volontaria.
Dispongano o si avvalgano di strutture accreditate sotto il profilo strutturale
Il concetto di “accreditamento” della struttura si pone in rilievo quale precondizione in relazione a persone giuridiche che compiano già formazione presso la pubblica amministrazione centrale o locale e consiste nell’atto con cui l'amministrazione pubblica competente riconosce a un organismo la possibilità di proporre e realizzare azioni di formazione professionale e orientamento finanziate con risorse pubbliche.
A livello normativo è regolato dal Provvedimento 20.3.2008 della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni recante “Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell’università e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi” per la formazione professionale. 
In tale provvedimento sono importanti gli allegati:
  • 2 (tabelle sui requisiti/linee di indirizzo),
  • 3 (elenco adempimenti sulla sicurezza, prevenzione incendi e antinfortunistica – Criterio A “Risorse infrastrutturali e logistiche”) e
  • 4 (standard documentale minimo – Criterio C “Capacità gestionali e risorse professionali”).
Il modello operativo per l’accreditamento approvato con il d.m. Ministero Lavoro 25.5.2001 n°l66, è nato a livello comunitario dallaRisoluzione del Consiglio 19.12.2002, che ha elaborato il quadro di riferimento che deve essere applicato sia al livello dei sistemi che al livello dei fornitori della formazione, con il raggruppamento del dispositivo e modelli di accreditamento sia a livello nazionale che regionale. 
A livello europeo vi sono degli indicatori generali per l’assicurazione della qualità, che sono stati recepiti nell’ordinamento positivo vigente in Italia.
Definite le coordinate del dinamismo dei dispostivi di accreditamento, l’attenzione è sulle caratteristiche dei soggetti interessati dalla regolamentazione, al fine di comprendere i nessi logici esistenti tra le componenti della domanda e l’ offerta formativa accreditata.
Il d.m. 166/2001 ha posto per la prima volta le definizioni di accreditamento,destinatari e ambiti, che sono sfociati nei sette criteri generali individuati nel Decreto interministeriale 29.11.2007, i quali configurano un insieme di standard minimi qualitativi e quantitativi che interessano gli aspetti logistici, statutari, educativi-didattici, contrattualistici, gestionali-relazionali delle agenzie formative, quali:
a. appartenenza a un organismo che non abbia fini di lucro;
b. avere un progetto educativo;
c.    avere tra i propri fini istituzionali la Formazione Professionale a titolo prevalente;
d.    di operare/ avere operato nella Formazione professionale per almeno un triennio;
e. applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale;
f. abilitazione all’insegnamento dei docenti;
g. presenza di una rete di relazioni con il territorio di riferimento;
h. collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
i. adeguatezza strutturale;
l. possesso di Certificazione di Qualità nel settore della formazione (nel settore EA37-Istruzione, Formazione) rilasciato da un Ente autorizzato
Non si considerano soggetti all’accreditamento i raggruppamenti temporanei di impresa, purché costituiti esclusivamente tra soggetti accreditati
A questo è seguita un’attività di controllo efficiente, per cui è indispensabile che ci siano:
• massima semplificazione delle procedure e reale accertabilità dei requisiti richiesti, anche con il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà;
• presenza di procedure di accreditamento informatizzate che diano garanzia di trasparenza, certezza, affidabilità, semplificazione e corretta gestione delle informazioni;
• sviluppo di una incisiva attività di controllo.
I principi guida del modello di accreditamento sono:
• Life-long learning;
• Mantenimento efficacia controlli;
• Semplificazione ed accertabilità dei requisiti;
• Integrazione e sinergia dei controlli,
cosa che si esplicano in una serie di criteri, accompagnati da linee di indirizzo e requisiti:
Il criterio A si esplica nelle risorse infrastrutturali e logistiche, misura la capacità dell’ente di formazione (il soggetto attuatore) di garantire che l’erogazione dei servizi formativi avvenga in strutture di qualità, con le seguenti linee di indirizzo:
n.1 : Si riferisce alla disponibilità ed adeguatezza di locali, arredi e attrezzature, che i responsabili definiranno opportunamente nel numero e nella tipologia, e riguarda i seguenti aspetti:
• esclusività del soggetto attuatore nell’utilizzo dei locali;
• esclusività delle attività svolte;
• territorialità;
• temporalità del possesso;
• individuazione del set minimo di locali richiesti con determinate caratteristiche strutturali e infrastrutturali, (la strumentazione didattica e tecnologica presente nelle aule didattiche. Informatiche e nei laboratori, se previsti);
• tipologie dei contratti che ne testimoniano la disponibilità d’uso.
n.2 : riguarda il livello di fruibilità dei locali destinati allo svolgimento di tutte le funzioni di servizio/supporto all’erogazione e alle attività di rapporto diretto con l’utenza in genere, devono essere distinti da quelli in cui si svolgono le attività di governo della struttura. Se le funzioni di servizio/supporto all’erogazione sono svolte in luoghi diversi, occorre garantire comunque all’utente la fruizione unitaria dei servizi. 
n.3 : riguarda la destinazione d’uso dei locali, che deve essere coerente con le funzioni didattica, amministrativa e segretariale svolte dal soggetto attuatore.
Quanto ai requisiti relativi al criterio A, ce ne sono tre:
n.1 : richiama il rispetto delle normative in materia di sicurezza (D.Lgs. 626/94 e succ. modifiche), prevenzione incendi ed antinfortunistica, in termini di sicurezza e agibilità dei locali (cfr. Allegato 3) cosa che comprende anche le sedi dei corsi occasionali, eventualmente individuate dopo l’accreditamento.
n.2 :è relativo al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche e si articola in due aree di pertinenza logistica:
I. visitabilità (possibilità di accedere agli spazi di relazione e ad un servizio igienico per ogni unità immobiliare) dei locali destinati ad attività di direzione e amministrazione;
2. accessibilità dei locali destinati all’erogazione dei servizi, intesa quale possibilità di raggiungere l’edificio e le sue unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire totalmente di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia.
n.3 : riguarda la rintracciabilità e la visibilità dei localida parte dell’utenza e prevede come tipologia di evidenza – da verificare tramite accertamento diretto – la presenza di apposita segnaletica recante informazioni utili al pubblico e di strumentazione adeguata per un’efficace comunicazione con 1’utenza.
Il criterio Bsignifica affidabilità economica e finanziaria,che si articola in un insieme di requisiti, in grado di garantire un livello base di affidabilità economica e finanziaria dei soggetti attuatori della formazione e del legale rappresentante.
I requisiti sono i seguenti:
n.1 : prevede la predisposizione del bilancio di esercizio, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto attuatore. Il bilancio deve essere redatto in forma riclassificata in base alla normativa europea, recepita dall’ordinamento italiano (Art. 2423 c.c.), solo quando richiesto dalle norme civilistiche.
n.2 : prevede l’assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioninei confronti del soggetto attuatore, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione. La verifica a campione sulla veridicità può essere effettuata tramite l’acquisizione del Certificato del Tribunale -Sezione fallimentare.
n.3 :prevede il rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione. La verifica a campione sulla
veridicità può essere effettuata tramite l’acquisizione del Certificato di Assenza di pendenze tributarie rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e della liberatoria amministrativarilasciata dall’Ufficio della Riscossione delle Imposte.
n.4 :prevede il rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali,da attestare mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione. La verifica a campione sulla veridicità può essere effettuata tramite l’acquisizione deicertificati di regolarità contributiva rilasciati dall’INPS e dall’INAIL.
n.5 : prevede il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabilida attestare mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione. La verifica a campione sulla veridicità può essere effettuata tramite l’acquisizione della Certificazione rilasciata dagli Uffici Disabiliaventi sede presso i Centri per l’impiego delle Province.
n.6 : prevede la presenza di un sistema contabile articolato per singola attività progettuale, con classificazione delle fattispecie di costo ammissibili al cofinanziamento del FSE, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, andando a individuare le seguenti macrovoci di costo:
• Preparazione
• Realizzazione
• Diffusione risultati
• Direzione e valutazione
• Costi di finanziamento
n.7 : formulato in analogia con quanto disposto dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, che definisce i requisiti generali che attengono all’affidabilità morale dei legali rappresentanti delle imprese che intendono partecipare alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi, in attuazione delle Direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE.
Il requisito è da attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Ai fini dell’accertamento della veridicità del requisito, le amministrazioni pubbliche possono richiedere al competente ufficio del Casellario giudiziale i certificati attestanti il possesso del requisito da parte della persona che ha la legale rappresentanza dell’organismo e l’assenza delle cause di esclusione, indicate nell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
Il criterio Csi esplica nelle capacità gestionali e risorse professionali dei formatori, è quello più direttamente collegato alla qualità dei servizi formativi, in considerazione del fatto che si caratterizza per l’intensità di capitale umano, le cui caratteristiche e competenze incidono fortemente sulla qualità della prestazione (servizio formativo), in vista dei processi finalizzati all’accreditamento delle strutture. Il criterio rileva la capacità complessiva del soggetto attuatore di governare i diversi processi di lavoro necessari per la produzione del servizio formativo. Tale impostazione riflette la distinzione delle credenziali dalle competenze degli operatori e la verifica del possesso delle stesse credenziali dalla valutazione e certificazione delle competenze;
In tal senso il criterio individua l’insieme di linee di indirizzo/requisiti che permettono di rilevare la capacità complessiva del soggetto attuatore di governare i diversi processi di lavoro necessari per la produzione del servizio formativo, e, pertanto, la sua capacità gestionale. La risorsa strategica è rappresentata dalle persone che realizzano l’attività formativa, onde una delle principali condizioni che concorrono al governo dei processi è costituita dalla qualità delle credenziali professionali, possedute dagli operatori, che presidiano tali processi. Il criterio si basa sulla seguente articolazione dei processi:
• direzione
• gestione economico-amministrativa
• analisi dei fabbisogni
• progettazione
• erogazione dei servizi
Quanto alle lineed’indirizzo:
n. 1: riguarda l’assetto organizzativo trasparente del soggetto attuatore, che può essere dimostrato secondo modalità quali i documenti formali che definiscano il modello organizzativo, con indicazione di funzioni, responsabilità e ruoli. Qui il richiamo alla certificazione ISO 9001.
n. 2:riguarda il presidio procedurale dei processi da parte del soggetto attuatore, il quale può essere tenuto sotto controllo attraverso procedure documentate, in grado di descrivere le modalità di gestione dei processi, declinate in riferimento a: finalità/obiettivi, attività, funzioni e ruoli coinvolti, eventuali output documentali.
Standard documentale minimo (elenco delle credenziali)
Criterio C “Capacità gestionali e risorse professionali”
Dossier delle credenziali
• Dati anagrafici del titolare del Dossier.
• Dati di formalizzazione (data di compilazione/aggiornamento, firma del titolare del Dossier con dichiarazione resa ai
sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, firma del Legale Rappresentante del Soggetto.
• Funzione/i ricoperta/e nell’ambito dell’organizzazione del Soggetto attuatore.
• Tipologia e durata del rapporto di lavoro.
• Impegno temporale nella/e funzione/i.
• Esperienze di istruzione e formazione, con particolare riferimento a quelle svolte negli ultimi 24 mesi (coerenti alla/e funzione/i ricoperta/e): periodo, istituzione formativa/ soggetto erogatore, denominazione del percorso, obiettivi/contenuti, durata, attestazione in esito.
• Esperienze professionali pregresse in relazione alla/e funzione/i ricoperta/e: periodo, organizzazione, settore di riferimento, rapporto di lavoro, posizione ricoperta, attività svolte.
• Indice della documentazione da rendere disponibile in fase di verifica diretta: copia del contratto di lavoro/incarico professionale, certificati/attestati relativi alle esperienze formative (con particolare riferimento a quelle svolte negli ultimi 24 mesi), in coerenza alla/e funzione/i ricoperta/e, attestazioni di II parte – rilasciate da datori di lavoro – o dichiarazioni di I parte – rese dallo stesso titolare del Dossier ai sensi del D.p.r. 445/2000 – relative alle esperienze professionali pregresse, riportanti evidenze oggettive e riferimenti significativi.
• Autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo i termini di legge.
• Dichiarazione della veridicità dei dati riportati, in base al D.p.r. 28.12.2000 n°445, firmata dal titolare del Dossier.
Il criterio Dsignifica efficacia ed efficienza erappresenta il criterio che stima, sulla base dell’esperienza pregressa, la capacità dell’ente attuatore di produrre, in una logica di efficienza e di efficacia, risultati in termini di benefici per l’utenza. La misurazione della performance complessiva dell’ente attuatore è trasversale a tutti i 5 criteri e risente delle distintività dei territori nella prospettiva del lifelong learning (l’obiettivo complessivo dell’apprendimento si deve tradurre nell’acquisizione di competenze funzionali a implementare le condizioni di occupabilità dell’individuo nel territorio).
Le linee d’indirizzo del criterio D, rilevano, a tal fine,
n.1 :riguardano le dimensioni specificatamente collegate alla valutazione sia degli aspetti finanziari, sia di quelli legati alla capacità progettuale, considerando l’efficienza progettuale come capacità del soggetto attuatore di progettare gli interventi in maniera adeguata agli obiettivi dati dal punto di vista dei servizi formativi previsti e del loro piano finanziario.
n.2 : tratta l’abbandono/l’interruzione del percorso formativo senza prospettiva ulteriore per la persona. I livelli soglia vanno individuati in relazione al contesto territoriale di riferimento, alla performance media dell’offerta formativa, nonché alle modalità di governance del fenomeno, al fine di ponderare adeguatamente la responsabilità del soggetto attuatore rispetto al livello registrato.
n.3 :fa propria l’esigenza di un adeguamento della nozione di successo formativo ai
contesti del lifelong learning, per cui per l’individuo è centrale acquisire competenze
funzionali ai propri percorsi formativi e professionali certificati attraverso il conseguimento di attestazione.
Il criterio Eè quello relativo alle relazioni con il territorio,cosa che misura l’effettivo livello di integrazione del soggetto attuatore all’interno del sistema territoriale di offerta formativa. Quanto alle linee d’indirizzo:
n.1 :riguarda la capacità del soggetto attuatore di garantire rapporti di cooperazione con i diversi attori dei sistemi per il raggiungimento degli obiettivi di efficacia della proposta educativa e formativa offerta, correlata alla tipologia di utenza
Si considerano fondamentali i rapporti con quegli specifici attori che:
• operano nel sistema dell’education;
• svolgono funzioni sociali di supporto alla disabilità, di assistenza nelle situazioni di disagio e di difficoltà, all’inserimento ed alla permanenza nel mercato del lavoro.
n.2 :riguarda la capacità del soggetto di leggere e interpretare l’insieme dei fabbisogni espressi dagli individui e dal territorio, attraverso un sistema di relazioni con:
• gli attori che rappresentano il mondo produttivo e del lavoro, dimostrando di saper cogliere il fabbisogno professionale da essi espresso in maniera più o meno esplicita;
• le diverse tipologie di utenza, e relative forme di rappresentanza della stessa, dimostrando di saper leggere e interpretare il fabbisogno di formazione esplicito (o tacito) dei diversi target.
Quanto alla durata di validità, perdita e revoca dell’accreditamento,
a) validità
L'accreditamento ha di norma validità per tre anni dalla data del rilascio.
Gli organismi accreditati che modificano nel frattempo le proprie caratteristiche (modifiche statutarie, cambio locali, cambio attrezzature, personale) sono obbligati a dare specifica comunicazione allo -Sportello Accreditamento- della Direzione Formazione Professionale e Orientamento dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale ed Emigrazione, che valuterà la permanenza o la perdita delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento dell'accreditamento.
b) perdita/revoca
Gli organismi accreditati perdono l'accreditamento nei seguenti casi accertati:
§       Difformità che emergono in sede di controllo;
§       mancanza di rispetto delle norme per l'accesso dei partecipanti ai servizi formativi: scarsa pubblicizzazione, procedure di selezione non idonee;
§       modifiche organizzative interne non conformi ai requisiti richiesti: statuto, personale, locali, attrezzature;
§       carenze riscontrate relative al rispetto delle norme contabili e amministrative
§       carenze riscontrate relative alla qualità del processo formativo, in sede di verifica in itinere o finali;
§       calo del livello di efficienza attuativa al di sotto della soglia fissata
§       calo del livello di efficacia al di sotto della soglia fissata
§       condanna da parte degli organi della magistratura ordinaria, contabile, amministrativa.
Gli organismi che perdono l'accreditamento, per un parte o per tutti gli ambiti di accreditamento, non potranno svolgere alcuna attività di Formazione.   Il rinnovo allo scadere dei tre anni sarà effettuato mediante il riesame dei requisiti previsti e comunque nel rispetto della norma vigente nel tempo.
I requisiti di qualità che devono essere in possesso delle agenzie di formazione sono quelli indicati nel punto precedente di quest’articolo, con riferimento ai singoli criteri.
Si vuole qui rimarcare che tra i requisiti scientifici richiesti, si citano ovviamente gli assistenti sociali professionisti, come anche quelli non professionisti. Al riguardo le competenze degli assistenti sociali devono essere anche giuridiche ed economico-manageriali quanto alla previsione, formazione e gestione sia dei piani di zona, che nell’ambito della dirigenza pubblica o privata. Le figure formative di riferimento saranno quindi giuristi ed economisti aziendali.
I requisiti necessari per l’iscrizione all’albo dei formatori di servizio sociale sono dei professionisti (anche se fanno parte di società o associazioni), che siano:
a)        assistenti sociali;
b)        docenti universitari;
c)         formatori negli ambiti delle politiche sociali e dell’organizzazione dei servizi
sociali e socio-sanitari;
d)        professionisti esterni alla professione.
Rapidamente si segnalano incongruenze riguardo ai punti a) e b), laddove nel primo caso si indica il requisito dell’iscrizione all’ordine e nel secondo all’albo, che sono la medesima cosa.
E’forse meglio mettere tra i prerequisiti oltre all’iscrizione all’ordine anche la comprovata esperienza a livello formativo. Siamo inoltre sicuri che i docenti universitari sappiano essere adeguati formatori e siano sempre a contatto con la realtà ?
Quanto ai docenti universitari, si debbono comprendere quelli incardinati a livello accademico e quelli che lo sono a contratto.
Relativamente ai professionisti esterni con competenza in materia, si suggerisce di privilegiare coloro che hanno già svolto formazione o che hanno scritto contributi dottrinali in materia. Similmente un tributarista o un lavorista non si occupa solo di assistenti sociali.
Il controllo dei requisti dei formatori è accentrato al Cnoas, che lo svolge ogni due anni.
Il suo compito è anche quello di aggiornamento dei requisti e dei criteri di accreditamento dei formatori, cosa che viaggia in comune accordo nel dialogo tra il Consiglio Nazionale e quelli degli ordini territoriali quanto sia alla rilevazione dell’efficacia dell’azione formativa che alla circolarità delle opportunità formative e di aggiornamento.
Un importante compito del Cnoas che corona il controllo dell’attività formativa e di aggiornamento è quello di proporre agli ordini territoriali, linee guida operative valide.
Oltre a quanto disposto normativamente e già esaminato nel precedente punto 3.-si deve aggiungere che coloro che intendono ottenere l’accreditamento per le attività formative, debbono farne richiesta al Cnoas come a un ordine territoriale, con i requisiti già indicati nel precedente punto 3- L’organo al quale è presentata la richiesta ha un termine ordinatorio di quarantacinque giorni, motivandone l’assenso o il rifiuto. Il termine ordinatorio – se stabilisce che entro quarantacinque giorni ci debba essere il provvedimento motivato – non può posticipare il termine di validità del silenzio-assenso.
Quanto all’accreditamento degli eventi non programmati, non ha senso che si ponga un termine ordinatorio dimezzato, se non ci siano caratteri di urgenza circa l’evento.
Aspetto importante è caratterizzato dal fatto che possono essere previsti – a livello di Consiglio Nazionale – protocolli con associazioni di assistenti sociali maggiormente rappresentative e con professionisti, al fine di semplificare le procedure di accreditamento degli eventi programmati. L’aspetto importante risiede nella delega da parte del Cnoas delle funzioni di controllo dell’accreditamento a soggetti terzi. Chi scrive rileva la pericolosità di tale norma sia per come è formulata sia per quello che prevede. Infatti non vi è il minimo cenno della consultazione – in materia – dei consigli territoriali.   Diverso sarebbe prevedere protocolli con consigli degli ordini che possano dare un valore aggiunto alla formazione continua, quali quelli degli avvocati e dei commercialisti. 
Sarebbe opportuno coinvolgere il Cogeaps (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) si è costituito quale soggetto non-profit e facente capo alle Federazioni Nazionali degli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali accreditate, ha il ruolo di gestore della Anagrafe Nazionale dei crediti formativi, fornendo così alla Commissione adeguato supporto al fine di ottenere un sinergico allineamento della capacità di acquisizione dei flussi inerenti le attività formative ed i crediti in capo a tutte le Regioni e Province autonome, con un rilevante abbattimento dei costi unitari per singola registrazione. L’attività del Cogeaps si svolge nell’e.c.m., ambito prossimo a quello degli Assistenti Sociali, con possibilità di sinergie. Il Consorzio ha per scopo la realizzazione di un progetto unitario di gestione e certificazione dei crediti formativi acquisiti dai singoli professionisti, con la promozione e il reperimento di finanziamenti per la e.c.m. 
I Consigli territoriali debbono dare notizia al Cnoas degli eventi formativi organizzati e accreditati, ciò al fine di darne notizia agli altri Consigli territoriali, anche mediante la pubblicazione sul sito Internet del Cnoas medesimo.
E’ quindi attribuito al Consiglio nazionale la funzione di cinghia di trasmissione dei singoli programmi formativi predisposti dai Consigli degli Ordini territoriali tramite la verifica dell’adeguatezza dell’offerta formativa.
Il compito del Cnoas comprende quindi l’indicazione e lo sviluppo degli obiettivi formativi nazionali e coordinamento di quelli regionali.
Sarebbe utile affidare al Consiglio nazionale il compito di predisporre moduli tali da consentire agli enti formatori di presentare le attività formative che si intendono accreditare.
Vi sono altri principi cardine, concernenti la natura necessariamente qualificata dell’evento formativo e l’inesistenza di una riserva di legittimazione per l’organizzazione degli eventi formativi. Onde è ammissibile, in quanto riconosciuto ed è idoneo a far conseguire il credito, quell’evento formativo che:
(a) sia stato promosso, od organizzato, dai Consigli dell’Ordine, o dal Consiglio nazionale (è rilevante la qualità soggettiva dell’organizzatore);
(b) se organizzato da altri, sia stato preventivamente accreditato (in alternativa è rilevante il suo accreditamento).
Pertanto per tale deve intendersi qualsiasi attività, diversa dall’organizzazione, che comunque esprima il coinvolgimento di un Consiglio dell’Ordine, o del Consiglio nazionale nell’iniziativa (da altri organizzata); l’esempio è quello dell’evento, che incorpora un previo giudizio di sua coerenza con la natura e finalità della professione e sicuramente una valutazione della sua serietà, fermo rimanendo che, per essere utili al conseguimento di crediti formativi, si deve trattare di uno degli eventi tipizzati.
Quanto al principio dell’inesistenza di una riserva di legittimazione, significa che chiunque, senza distinzioni (eguale legittimazione di enti, associazioni, istituzioni, organismi pubblici, o privati, operanti, o no, nel settore professionale) può organizzare un evento formativo.
Tuttavia a stemperare questa visione, il Consiglio nazionale e gli ordini territoriali debbono favorire la formazione gratuita in misura tale da consentire a ciascun iscritto l’adempimento dell’obbligo formativo realizzando eventi formativi non onerosi, allo scopo determinando la contribuzione richiesta ai partecipanti col limite massimo del solo recupero delle spese vive sostenute. Conseguentemente si garantisce contemporaneamente:
(a) la libertà di organizzazione di eventi formativi senza ostacoli all’ingresso nel settore a carico di chiunque, anche ove si tratti di entità che perseguono scopo di lucro;
(b) la libertà di scelta dell’iscritto di partecipare ad eventi formativi organizzati da chiunque, se del caso anche a pagamento;
(c) la possibilità, per chi non voglia o non possa fruire di eventi formativi a pagamento, di adempiere comunque il suo obbligo tramite partecipazione agli eventi formativi organizzati gratuitamente dai singoli Consigli dell’Ordine.
Ciò fa in modo di conciliare e garantire l’attuazione di tre importanti obiettivi:
(a) il rispetto dei principi di libertà e di autodeterminazione;
(b) la difesa della centralità del ruolo dei Consigli dell’Ordine nel rendere effettivo il diritto/dovere alla formazione;
(c) lo spostamento del centro di gravità del fenomeno formazione dal soggetto che organizza l’evento formativo, alla natura, consistenza e qualità di quest’ultimo.
L’accreditamento è dato dal Cnoas e dal Consiglio dell’Ordine nel cui territorio si svolge l’evento mentre è di competenza del Consiglio nazionale quando si tratta di eventi da svolgersi all’estero, organizzati da organismi stranieri, o seriali, destinati a essere replicati nello stesso modo negli ambiti territoriali di diversi Ordini.
Il Consiglio nazionale può accreditare l’evento formativo organizzato all’estero da un organizzatore straniero solo se quest’ultimo lo richieda, o comunque qualora l’interessato integri assolvimento dell’obbligo formativo con la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata ad altri eventi specificamente individuati dal Consiglio nazionale o del singolo Consiglio territoriale. In questo caso sarà necessaria una richiesta, dell’interessato al Consiglio nazionale di considerare quell’evento formativo come utile, con contestuale richiesta di attribuzione del credito.
Concessione dell’accreditamento: è concesso valutando la tipologia e la qualità dell’evento formativo, nonché gli argomenti trattati. Pertanto chi intenda organizzare eventi formativi e ottenere l’accreditamento preventivo, deve presentare al Consiglio dell’ordine locale o al Consiglio nazionale – secondo la rispettiva competenza – una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie.
Si suggerisce di seguire la seguente procedura:
(a) i Consigli verificheranno previamente la possibilità di ricondurre l’evento formativo proposto alla tipologia di uno di quelli idonei a consentire l’accreditamento, ciò che faranno comparando il singolo concreto evento con l’elencazione di quelli di cui al co.1 lett. a) e b). Con ciò si deve tenere conto che vi è la formazione obbligatoria (“deontologia, metodologia e ordinamento professionale”), di base (giuridico-operativa di carattere generale) e accessoria;
(b) in caso di non immediata riconducibilità, verificheranno se l’evento è comunque riconducibile, in via estensiva o analogica, ad uno di quelli elencati;
(c) trattandosi di eventi formativi riconoscibili come tali, procederanno poi all’analisi del loro contenuto verificandone, per quanto possibile, qualità scientifica, serietà e coerenza con le finalità del regolamento;
(d) in caso di difficoltà di valutazione, o in presenza di lacune o incertezze, i Consigli potranno richiedere informazioni, o documentazione suppletiva.
Ai fini dello snellimento della procedura e della tempestività della risposta, il meccanismo ideato è stato quello del silenzio-assenso, per cui la mancata risposta da parte del Consiglio dell’Ordine sulla domanda di accreditamento oltre il sessantesimo giorno dal suo deposito o dal deposito della documentazione, o delle informazioni richieste in via suppletiva, è equiparata a risposta positiva e pertanto l’accreditamento si intende concesso.
Nella materia dell’accreditamento è bene riconoscere il particolare ruolo svolto dalle associazioni professionali e con i sindacati, tanto che il Consiglio nazionale potrà stipulare protocolli in grado di consentire, tramite l’adozione di criteri di valutazione, la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di accreditamento. Ovviamente tali protocolli potranno – su base volontaria – essere recepiti, se di interesse, da parte dei singoli Consigli dell’Ordine.
E’ opportuno che gli enti organizzatori potranno ottenere l’accreditamento di un numero massimo di cinque iniziative formative annue per l’intero territorio nazionale. Ovviamente se un’iniziativa è replicata identicamente negli ambiti territoriali di più Consigli degli Ordini, non viene a rilievo se si supera detto limite. Il carattere da considerare in detto limite è l’originalità dell’evento formativo programmato. Questo al fine di non consentire monopolii – di enti di formazione lucrativi o meno – circa la formazione professionale continua.
Pare corretto che l’ente che si sia visto accreditare l’evento debba comunicare al Consiglio dell’Ordine accreditante la documentazione atta a pubblicizzare l’evento formativo in tempi utili da parte del Consiglio dell’ordine attraverso il proprio sito. Si suggerisce al Consiglio nazionale di dotare tutti gli iscritti all’ordine una casella di posta elettronica, al fine di mandare una newsletter periodica agli iscritti.. E’ pertanto utile che gli Ordini territoriali pubblichino un periodico telematico, il quale sia inviato agli iscritti tramite newsletter. Ciò serve anche a pubblicizzare le iniziative formative.
E’ pertanto utile che gli enti organizzatori richiedano ai partecipanti dell’evento formativo la compilazione di un questionario di gradimento e che ciò – in forma riassuntiva – sia inviato al Consiglio dell’Ordine competente.
E’ inoltre importante sottolineare che gli eventi formativi sono diversa cosa da eventi con il patrocinio da parte dei Consigli dell’Ordine. Ciò evidenzia che non costituisce riconoscimento del credito formativo agli eventi non accreditati ma dotati di solo patrocinio.
La funzione che assolve l’invio da parte dei singoli Consigli dell’Ordine al Consiglio nazionale dell’elenco degli eventi formativi organizzati da pubblicare sul sito Internet di quest’ultimo, è di tipo pubblicitario, quale informazione generale.
Gli organizzatori degli eventi formativi accreditandi al momento del deposito presso il Consiglio dell'Ordine della richiesta di accreditamento dell'evento – da presentarsi con la modulistica predisposta – devono indicare la tipologia e i destinatari a cui è rivolta in via principale l’iniziativa formativa, devono anche trasmettere o depositare il testo del programma completo dell'evento formativo organizzato, affinché il Consiglio possa procedere alla pubblicazione dello stesso nell'area apposita del proprio sito internet.
I soggetti organizzatori di eventi formativi sono invitati a presentare le richieste di accreditamento con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento dell’evento, tenuto conto del termine di quarantacinque giorni assegnato al Consiglio per la propria pronuncia, termine che ricomincia a decorrere dalla presentazione dei chiarimenti o della documentazione integrativa che il Consiglio eventualmente richieda.
Ai fini della valutazione della tipologia e qualità dell'evento formativo il Consiglio a ciò delegato dal Consiglio, si riserva di richiedere agli organizzatori – prima della concessione dell'accreditamento – ogni chiarimento o documentazione che ritenga utile, anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori.
All'atto dell'accreditamento, il Consiglio dell'Ordine assegna il numero di crediti formativi attribuibili e, fermo restando il criterio di massima di un credito per ogni ora di formazione col limite massimo di ventiquattro crediti, è riservata ai Consigli dell'Ordine la facoltà di riconoscere un numero di crediti minore in ragione di specifiche e/o motivate esigenze e di indicare l'eventuale inscindibilità dell'evento.
L'accreditamento concesso dal Consiglio dell'Ordine vale esclusivamente per il singolo evento formativo; nel caso di ripetizione dello stesso evento dovrà essere solo comunicata la ripetizione dello stesso.
Per gli eventi formativi accreditati da altri Consigli territoriali o dal Consiglio nazionale che l'iscritto abbia frequentato e per i quali intenda richiedere al proprio Ordine il riconoscimento dei relativi crediti formativi, è onere dell'iscritto consegnare tempestivamente allo stesso l'attestato scritto di partecipazione rilasciato dal soggetto organizzatore dell'evento con l'indicazione dei relativi crediti attribuiti.
L'iscritto ha l'obbligo di conservare – per un periodo di 5 anni dalla scadenza del triennio di valutazione – tutta la documentazione inerente la propria partecipazione ad eventi formativi o comunque relativa allo svolgimento di attività formativa.
Entro dieci giorni dalla conclusione dell’evento, l’ente organizzatore è tenuto a trasmettere al Consiglio dell’Ordine accreditante il file con le presenze e il tabulato con le relative sottoscrizioni dei partecipanti.
L’ente organizzatore rilascerà ai partecipanti un attestato di partecipazione, secondo lo standard stabilito dal Consiglio dell’Ordine, che contenga il titolo dell’evento, la materia trattata, il nome dei relatori, il giorno, l’ora e il luogo di svolgimento nonché l’Ordine accreditante, l’ente organizzatore, e il numero di crediti assegnati.
L’Ordine potrà richiedere un rimborso per le spese di organizzazione a carico degli enti che richiedono l’accreditamento di eventi a pagamento.
 
 
Art.5: “Eventi e attività formative”, art.6 “Esoneri” e art.7 “Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell’obbligo formativo”
 
Ai fini dell'accreditamento si consiglia che gli eventi formativi non potranno avere durata complessiva inferiore a:
– 2 ore per la formazione obbligatoria ed accessoria;
– 3 ore per la formazione di base.
Affinché i singoli eventi formativi attribuiscano crediti, è necessario ottenere il preventivo accreditamento dal Consiglio nazionale o dal Consiglio dell'Ordine territoriale ove il singolo evento si svolge. L'eventuale riconoscimento del patrocinio da parte del Consiglio dell'Ordine non costituisce riconoscimento di credito formativo.
Nel caso in cui gli eventi non siano stati preventivamente accreditati, anche in presenza di richiesta di riconoscimento da parte del singolo interessato, gli stessi non attribuiranno alcun credito formativo.
Il tetto massimo dei crediti attribuibili, deve intendersi rapportato all’intero periodo triennale di valutazione dell’obbligo formativo e non all’anno formativo, ma i crediti relativi a ciascuna attività possono cumularsi tra di loro.
La partecipazione effettiva e adeguatamente documentata a un evento formativo costituisce modalità normale di adempimento dell’obbligo formativo. Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, gli eventi di durata fino all'intera giornata dovranno essere frequentati in misura pari alla loro durata, con un margine di tolleranza di quindici minuti. Il concetto di effettività è reso concreto dal riferimento all’adeguata documentazione che dovrà dar conto anche dell’uscita. Le Scuole e i Corsi di Formazione con una durata complessiva superiore a 24 ore dovranno essere frequentati in misura non inferiore al 75%. Nel caso in cui gli eventi siano frequentati in misura inferiore a quanto sopra specificato, la partecipazione parziale agli stessi non sarà considerata idonea al riconoscimento di alcun credito formativo. Nel momento in cui si partecipa ad iniziative accreditate, la presenza sarà registrata attraverso un registro cartaceo dalle hostess dell’Ordine o dagli incaricati degli enti organizzatori dell’evento a cui si partecipa. Tutti gli incaricati possono chiedere l’identificazione dell’iscritto all’evento. Per gli eventi dell'Ordine è in funzione il sistema di rilevamento presenze automatico che prevede la registrazione del partecipante ad un’iniziativa attraverso il passaggio del tesserino di riconoscimento o a un badge vicino ad un lettore di tessera presente all’ingresso della sala in cui si svolge l’evento. Tale lettore riconosce il titolare del tesserino e registra gli ingressi e le uscite di coloro che si sono preventivamente iscritti. I dati, accoppiati a ogni partecipante, devono essere trascritti in un registro (anche informatico) tenuto dal Consiglio dell’Ordine che rilascia, quando richiesto, le certificazioni opportune per documentare le dichiarazioni di adempimento dell’obbligo formativo.
Gli eventi formativi indicati dalla norma sono:
(i) corsi di aggiornamento e master, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche purché sia possibile, in quest’ultimo caso, il controllo della partecipazione;
(ii) commissioni di studio, gruppi di lavoro, o commissioni consiliari, istituiti dal Consiglio nazionale e dai Consigli dell’ordine, o da organismi nazionali ed internazionali;
(iii) altri eventi specificamente individuati dal Consiglio nazionale e dai Consigli dell’Ordine;
(iv) eventi organizzati dall’ente da cui dipende l’assistente sociale.
Quanto alla previsione sub(i), si ritiene che la necessità del controllo della partecipazione non ostacoli l’organizzazione telematica degli eventi formativi dato che il controllo potrà essere effettuato nel luogo in cui la trasmissione è ricevuta.
Si tratterà di condurre un’opera interpretativa da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto che dovrà decidere se riconoscere o no, il credito formativo.
La previsione sub(iv) si riscontra solo nell’educazione continua in medicina.
E’ stabilito che ogni ora di durata (e di effettiva partecipazione) di un evento formativo attribuisce un credito, ma ogni singolo evento non ne può attribuire più di ventiquattro, ciò in quanto il motivo di fondo della longlife learning, è la costante e omogenea crescita culturale durante tutto l’arco della vita professionale e ciò sconsiglia l’adempimento del debito formativo unico. E’ quindi consigliabile evitare la possibilità di conseguire, nello stesso contesto, un numero eccessivo di crediti.
Quanto ad altri eventi specificamente individuati dal Consiglio nazionale e dai Consigli dell’Ordine, che l'iscritto abbia frequentato e per i quali intenda richiedere al proprio Ordine il riconoscimento dei relativi crediti formativi, è onere dell'iscritto consegnare tempestivamente allo stesso l'attestato scritto di partecipazione rilasciato dal soggetto organizzatore dell'evento con l'indicazione dei relativi crediti attribuiti.
L'iscritto ha l'obbligo di conservare – per un periodo di 5 anni dalla scadenza del triennio di valutazione – tutta la documentazione inerente la propria partecipazione a eventi formativi o comunque relativa allo svolgimento di attività formativa.
Ogni iscritto deve depositare annualmente una sintetica relazione che attesta quale sia stato il percorso formativo seguito nell’anno, indicando gli eventi formativi, data e crediti conseguiti, senza necessità di dilungarsi ulteriormente e ciò mediante la mera autocertificazione circa la verità di quanto affermato. Il riferimento all’autocertificazione va inteso in senso atecnico, volendosi affermare che la dichiarazione effettuata dall’interessato in conformità a quanto richiesto dal co.1, dal medesimo sottoscritta, vale quale certificazione di veridicità di quanto affermato.
Se il mancato adempimento dell’obbligo formativo costituisce di per sé illecito disciplinare, anche la mancata o infedele certificazione del percorso formativo costituisce illecito disciplinare. Pertanto conviene aggiornare il codice deontologico sul punto.
Ne deriva che i possibili illeciti disciplinari collegati all’obbligo di formazione sono almeno tre:
(a) inadempimento (totale o parziale) dell’obbligo formativo;
(b) adempimento dell’obbligo formativo, ma mancata sua certificazione (sub specie di omesso deposito della relazione di cui al primo comma);
(c) adempimento dell’obbligo formativo, deposito della relazione, ma infedeltà della stessa.
L'anno formativo coincide con quello solare e il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale (decorrente dal 1 gennaio successivo all'iscrizione all'Albo, tuttavia i crediti eventualmente maturati nel corso dell'anno di iscrizione potranno essere imputati al periodo di cui sopra).
Il dirigente per primo deve essere aggiornato e in regola con le attività ed eventi formativi, costituendo requisito indispensabile per accedere/mantenere la qualifica dirigenziale.
Questo punto mi sembra problematico. In pratica potrebbe succedere questo: se sono un educatore professionale o un sociologo che lavora, poniamo, in una cooperativa, e mi viene offerto dalla stessa cooperativa un incarico di dirigenza, posso accettare senza problemi. Se invece sono un assistente sociale, posso accettare solo se sono in regola con i crediti formativi secondo quanto stabilito dall’Ordine. Stando così le cose, mi converrebbe cancellare la mia iscrizione all’ordine degli a.s., visto che – tranne che per rare eccezioni – tale iscrizione non è affatto necessaria per assumere l’incarico dirigenziale. I dirigenti dei servizi sociali, sia nel Terzo settore che nella Pubblica Amministrazione, solo talvolta sono assistenti sociali – molte altre volte sono laureati in altre discipline e non hanno un Ordine professionale di riferimento. Questo, peraltro, credo sia un nodo critico legato al problema, ben più ampio, di quanto le attività previste per l’assistente sociale specialista possano effettivamente ritenersi “esclusive” della professione.
Se l’attività formativa permette di ritenere adempiuto, pro parte, l’obbligo formativo, le situazioni soggettive costituiscono causa di esonero dal medesimo.
La differenza si pone nello svolgimento di un’attività formativa, cosa che costituisce modalità alternativa e particolare di adempimento di un obbligo che comunque sussiste. Mentre le situazioni soggettive indicate fanno venire meno da subito l’obbligo.
Questa è, anzitutto, la situazione dei docenti universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori universitari con incarico di insegnamento. E’ concessa una dispensa parziale agli assistenti sociali che abbiano un incarico di insegnamento a contratto (non sporadico) presso le università. L’esonero parziale riguarda i settori non coinvolti dall’insegnamento universitario.  
La dispensa dall’obbligo non è però totale; esso infatti residua per l’aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, settori non coinvolti dall’insegnamento universitario.  
Altre cause di dispensa sono quelle elencate dal secondo comma, unificate dalle seguenti caratteristiche relative all’esonero:
(a) è accordato (o negato) a discrezione del Consiglio dell’Ordine competente con provvedimento motivato;
(b) presuppone la domanda dell’interessato;
(c) può dispensare totalmente, o solo, parzialmente dall’obbligo;
(d) nel caso di dispensa parziale, con lo stesso provvedimento che l’accorda il Consiglio dell’Ordine determina la misura dei crediti formativi residui avuto riguardo alla durata dell’esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità.
Per il resto, le cause di esonero si distinguono in due gruppi a seconda (i) che siano motivate da ragioni riconducibili a un impedimento all’assolvimento dell’obbligo formativo, ovvero (ii) si riconnettano ad una condizione personale che non necessariamente impedisce l’adempimento dell’obbligo.
Il primo caso è quello dell’esonero dovuto a:
– gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
– grave malattia o infortunio od altre condizioni personali;
– interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;
– altre ipotesi indicate dal Consiglio nazionale.
Il secondo caso è quello dell’esonero richiesto da chi abbia maturato almeno 40 anni di iscrizione all’albo; qui occorre tenere conto del settore di attività, della quantità e qualità dell’attività professionale del richiedente e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.
Si è ritenuto necessario introdurre una previsione di questo tipo per venire incontro alle esigenze di quanti hanno raggiunto una certa età anagrafica e possono avere difficoltà ad adempiere compiutamente l’obbligo.
Sennonché il principio sotteso alla previsione di questa dispensa non deve essere inteso in un senso che sarebbe confliggente con lo spirito della formazione continua.
Infatti, è proprio forse nei confronti di chi abbia maturato una certa età anagrafica che può apprezzarsi una più profonda esigenza di aggiornamento professionale, potendo il bagaglio culturale essere ancorato a vecchie o superate concezioni e comunque non in linea con le novità e gli sviluppi del sapere professionale.
Perciò, per non tradire lo spirito della formazione, si è ritenuto di inserire, accanto alla previsione della facoltà di dispensa per chi abbia superato 40 anni di iscrizione (non 10, in quanto il regolamento degli ordini degli avvocati e dei commercialisti fa riferimento ai 40 anni di iscrizione all’albo), il riferimento alla necessità che la relativa decisione sia assunta tenendo conto del settore di attività, della quantità e qualità dell’attività professionale svolta dall’interessato e di ogni altro elemento utile. Non è l’età che da sola può determinare il se dell’esonero, ma essa è solo la precondizione di innesco di un procedimento valutativo complesso che può condurre all’esonero che potrebbe anche non essere totale.
Altro esonero previsto è il trasferimento all’estero o interruzione dell’attività professionale per un periodo superiore ai sei mesi.
Le attività formative sono distinte dagli eventi formativi, dove le prime sono comportamenti valutati come idonei a surrogare la partecipazione agli eventi ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo, le seconde corrispondono a occasioni di formazione culturale.
Lo svolgimento di un’attività formativa può far ritenere assolto, nella misura volta a volta prevista, l’obbligo formativo, pone l’insegnamento o la pubblicazione di saggi, articoli, o monografie nei settori giuridico-operativi, riflettendo la competenza tecnica specialistica dell’autore, presuppongono un’attività di preparazione e di studio almeno pari a quella di chi ne fruisce in qualità di discente, o di lettore. Alla stessa stregua, anche la partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di assistente sociale è occasione di formazione culturale.
Va precisato che il semplice far parte della commissione d’esami non è sufficiente ad integrare la sostanza dell’attività formativa se ciò non si è tradotto in presenza effettiva ai lavori della commissione per tutta la durata dell’esame, ovviamente secondo il calendario stilato al riguardo.
 
 
 
Art. 8 “Attività del Consiglio regionale dell’Ordine”
 
In questo articolo si marca la centralità del Consiglio dell’Ordine (territoriale e non regionale, in quanto alcune regioni piccole sono abbinate ad altre – confinanti – dotate di più grandi numeri) nel meccanismo della formazione continua, vigilando sull’adempimento dell’obbligo formativo, nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, cosa che acquisisce particolare rilievo in considerazione del riflesso deontologico dell’adempimento dell’obbligo formativo.
E’ buona norma di condotta il controllare lo stato del percorso formativo dell’iscritto nelle occasioni in cui il Consiglio dell’Ordine intende attribuirgli incarichi, ovvero segnalarlo per la loro assunzione; lo stesso provvedimento di segnalazione o di nomina, potrebbe ospitare, nella motivazione, il richiamo al controllo positivo espletato circa la regolarità del percorso formativo.
La precipua funzione del Consiglio dell’Ordine in materia di formazione, si esplica nell’elaborazione di un programma della formazione definito dal Regolamento piano dell’offerta formativa, che deve essere elaborato entro il 31 ottobre di ogni anno ed indicare il tipo di offerta con i crediti riconoscibili.
Il Consiglio dell’ordine può realizzare il programma anche di concerto con altri Consigli dell’Ordine, qualora vi siano Consigli dell’Ordine di non grandi dimensioni, per i quali l’organizzazione degli eventi formativi può costituire un sensibile aggravio di costi. A tal fine l’offerta formativa può essere omogeneizzata rispetto a una platea di fruitori più ampia e tramite coordinamento delle iniziative, sia da punto di vista cronologico, che contenutistico, evitando in tal modo il rischio della sovrapposizione di eventi simili, ciò con il vantaggio di rendere omogeneo anche il criterio per l’attribuzione dei crediti.
C’è pure il riferimento alla possibilità per i Consigli dell’Ordine:
(a) di realizzare il programma di concerto con enti ed associazioni, o altri enti senza scopo di lucro;
(b) di realizzare attività formative unitamente a soggetti, anche se operanti con finalità di lucro, sempre che nessuna utilità, diretta o indiretta, ad essi ne derivi, ulteriore rispetto a quella consistente nell’esonero dalle spese di organizzazione degli eventi.
Le due proposizioni non sono in contraddizione, la prima dovendo intendersi come segnale della opportunità che il sistema della formazione continua, per la parte riservata alla competenza dei Consigli dell’Ordine, sia tendenzialmente gratuito; ciò è reso evidente dal successivo riferimento al fatto che i Consigli “favoriscono la formazione gratuita in misura tale da consentire a ciascun iscritto l’adempimento dell’obbligo formativo, realizzando eventi formativi non onerosi, allo scopo determinando la contribuzione richiesta ai partecipanti col limite massimo del solo recupero delle spese vive sostenute”. E’ chiaro che una tale finalità può meglio essere raggiunta – se il Consiglio reputi di dover operare in sinergia con altri che non siano un altro Consiglio dell’Ordine – quando il partner non è animato da scopo di lucro. Ma ciò non impedisce al Consiglio, nella sua autonomia e discrezionalità, di operare in sinergia anche con enti lucrativi. Da qui si ribadisce la necessità di richiamare la funzione sociale della formazione ha fatto ritenere conveniente l’inserimento del richiamo alla opportunità di una tendenziale assenza di utilità ritraibile dalla formazione.
Si ricorda ai Consigli dell’Ordine che nella predisposizione dell’offerta formativa di loro competenza, essi possono ottenere del tutto gratuitamente da parte del Consiglio nazionale forense (e altrettanto gratuitamente, pertanto, somministrare ai propri iscritti in sede formativa) copia delle registrazioni audio/video di tutti gli incontri, seminari, convegni e tavole rotonde organizzati dal Consiglio nazionale.
Si suggerisce che i Consigli dell’Ordine territoriali inviino al Consiglio nazionale – entro il 31 ottobre di ogni anno – una relazione illustrativa del piano dell’offerta formativa. La formulazione del piano non impedisce la realizzazione di ulteriori e distinti eventi originariamente non programmati.